PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Agli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate collocati nella riserva o in congedo assoluto è concessa una promozione al grado superiore, a titolo onorifico.
      2. La promozione onorifica di cui al comma 1 è concessa, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza, a tutti gli ufficiali e i sottufficiali di tutti i ruoli e corpi dell'Esercito, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati.

Art. 2.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali conseguono la promozione di cui all'articolo 1 a condizione che:

          a) non abbiano riportato in tutti gli anni di servizio la qualifica di «inferiore alla media» o «insufficiente», né giudizi di inidoneità all'avanzamento;

          b) non siano incorsi in provvedimenti penali tali da causare la sospensione dal servizio;

          c) non abbiano usufruito di altre promozioni a titolo onorifico;

          d) siano stati giudicati con la qualifica di «eccellente» o «superiore alla media» o qualifiche equipollenti, per almeno dieci anni durante la carriera militare.

Art. 3.

      1. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge sono stati collocati nella riserva o in

 

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congedo assoluto conseguono la promozione di cui all'articolo 1, con decorrenza dal giorno del collocamento rispettivamente nella riserva o nel congedo assoluto, o, anche successivamente a tale data, dal giorno utile individuabile nella specifica posizione di grado nel frattempo maturata.

Art. 4.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 non produce effetti ai fini del trattamento di quiescenza.
      2. Gli ufficiali o i sottufficiali ai quali è concessa la promozione di cui all'articolo 1 non possono essere richiamati in servizio se non per gravi esigenze di mobilitazione; in tale caso l'ufficiale o il sottufficiale richiamato in servizio assume il grado precedentemente rivestito.

Art. 5.

      1. La promozione di cui all'articolo 1 è concessa, di diritto e con decreto del Ministro della difesa, a domanda dell'interessato corredata di autocertificazione sull'esistenza dei requisiti previsti dall'articolo 2, da presentare entro i dodici mesi successivi al giorno in cui è avvenuto il collocamento nella riserva o in congedo assoluto.
      2. Gli ufficiali e i sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge si trovino nelle condizioni previste dall'articolo 3, possono presentare la domanda di cui al comma 1 del presente articolo entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.